Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Premendo il pulsante di accettazione acconsenti all’uso dei cookie.
Banner
Banner
C.R.A.L. già BANCA TOSCANA
Sede legale, Presidenza, Segreteria, Uffici Amministrativi:
Via Pian dei Carpini, 25/27 - 50127 Firenze
Tel: 055.4377880 - 055.43915549
Fax: 055.4391206 (voip: 43206)
C.F. e P.I. 06009920486

ATTO COSTITUTIVO STATUTO REGOLAMENTO CARICHE SOCIALI CONTATTI
 
STATUTO SOCIALE - NATURA - SCOPI - SEDE - DURATA del C.R.A.L. già BANCA TOSCANA


ART. 1

1.1 L'Associazione denominata “C.R.A.L. già Banca Toscana” è una associazione rigorosamente apolitica che si ispira ai principi dell’associazionismo democratico ed ai valori espressi dall’art. 11 della legge 300 del 20 maggio 1970, e che si configura come associazione di fatto ai sensi dell’art.36 e seguenti c.c..

Pur conservando la propria autonomia patrimoniale ed amministrativa essa potrà aderire a comitati od enti in genere che hanno per scopo l’associazionismo democratico del tempo libero.

1.2 L’Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali durante tutta la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.


ART. 2

2.1 L’Associazione ha per suo scopo principale ed istituzionale quello di promuovere, diffondere, svolgere e fare praticare ai propri associati attività che implichino la cultura di tutte le discipline sportive e del tempo libero in genere, nonché attività di carattere culturale, turistico e/o ricreativo, quali organizzazione di viaggi sia di carattere turistico che di studio, partecipazione ed organizzazione di mostre, convegni, conferenze, seminari di studio, realizzazione di spettacoli musicali ed attività artistiche in genere.

2.2 Inoltre si propone:

1) di prendere iniziative per divulgare, specie tra i giovani, i principi sportivi, etici ed ambientali che sono alla base di una loro corretta formazione di cittadini;

2) di rafforzare gli ideali e i principi della mutualità e solidarietà tra gli associati;

3) di provvedere alla assistenza sportiva, culturale e ricreativa degli associati;

4) di preparare i giovani ad un sano e corretto agonismo sportivo, sostenendo la loro partecipazione a gare e campionati;

5) di tutelare e salvaguardare l’ambiente naturale ove viene praticato lo sport;

6) di aderire ad altri enti o organizzazioni private o pubbliche, onde coordinare la propria attività.

2.3 L’Associazione potrà compiere, nella osservanza di ogni disposizione in proposito, ogni altro atto od operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dei propri scopi ed in particolare:

a) compiere atti di compravendita mobiliari ed immobiliari, di conferimento, di locazione di beni mobili ed immobili e di affitto di aziende;

b) contrarre con banche ed altri intermediari finanziari mutui, finanziamenti, sovvenzioni, anticipazioni e contratti di leasing;

c) concedere garanzie reali, in relazione ai finanziamenti concessi, sui beni di proprietà sociale;

d) acquisire dagli associati fondi, contributi e versamenti, il tutto finalizzato allo svolgimento della attività istituzionale nonchè alla manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio acquisito, restando ad ogni modo esclusa qualsiasi forma di raccolta e di sollecitazione del pubblico risparmio;

e) intestarsi licenze ed autorizzazioni inerenti a pubblici esercizi;

f) utilizzare e sfruttare il nome e l’immagine della Associazione;

g) ottenere la sponsorizzazione di gare sportive ed altre manifestazioni ed attività da parte di imprese, società ed altri enti;

h) promuovere e perseguire attività commerciali a vantaggio dei soci;

i) partecipare ad altre compagini associative che perseguano le stesse finalità;

k) instaurare rapporti di collaborazione con soci o con altri soggetti.


ART. 3

3.1 L’Associazione ha sede legale in Comune di Firenze e potrà istituire altrove dipendenze, succursali e sedi secondarie.

3.2 Il Consiglio Direttivo potrà, nell'ambito del Comune di Firenze, determinare l'indirizzo ove è ubicata la sede dell'Associazione.

3.3 L’Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in base a deliberazione della assemblea straordinaria degli associati, presa con la maggioranza prevista dall’art. 21 ultimo comma c.c.



SOCI – RAPPORTO ASSOCIATIVO


ART. 4

4.1 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

4.2 SOCI ORDINARI: sono coloro che avendo compiuto il diciottesimo anno di età siano stati ammessi a partecipare alla Associazione con tale qualifica attraverso la procedura prevista dallo statuto. Il Socio Ordinario potrà usufruire di tutte le attività e dei servizi che l’Associazione gestisce in conformità ai suoi scopi, senza limitazione alcuna. A tali soci compete il diritto di voto in sede assembleare e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Hanno diritto a far parte della categoria dei Soci Ordinari tutti coloro che erano soci ordinari del C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Aziendale fra i Dipendenti) Banca Toscana alla data del 27 marzo 2009 ed in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno 2009.

4.3 SOCI FONDATORI: sono Soci Fondatori, con tutti i diritti dei soci ordinari,coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

4.4 SOCI FREQUENTATORI: sono considerati tali i soci che abbiano richiesto di poter partecipare alla vita associativa limitatamente ad un periodo di tempo determinato e/o ad una o più attività perseguite dalla Associazione. Ai soci appartenenti a tale categoria non spetta il voto assembleare e non possono ricoprire cariche sociali.

4.5 SOCI BENEMERITI: sono tali i soci o le persone esterne alla Associazione che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Circolo per meriti speciali di dedizione, servizio o prestigio, ai quali l’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, abbia attribuito la qualifica di “Socio Benemerito”. Tale qualifica comporta l’esercizio di tutti i diritti e gli obblighi spettanti al socio ordinario, ma con l’esonero dal pagamento di ogni contributo associativo sia ordinario che straordinario.

4.6 L’Associazione provvede a redigere e a tenere aggiornato l’elenco degli associati suddivisi per categoria. Il Consiglio Direttivo, in relazione alle possibilità funzionali della Associazione, può disporre la sospensione di nuove ammissioni per un periodo non superiore a mesi dodici.


ART. 5

5.1 Chi intende essere ammesso alla Associazione come socio ordinario, eccezion fatta per coloro che erano soci ordinari del C.R.A.L Banca Toscana alla data del 27 marzo 2009 (ed in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2009) per i quali è sufficiente la presentazione della richiesta scritta, dovrà presentare al Consiglio Direttivo la propria domanda corredata dalla firma di presentazione di 2 (due) soci fondatori o ordinari, associati da più di un anno, a garanzia dei requisiti morali e della condotta del nuovo socio. La domanda dovrà essere redatta secondo il formulario che sarà predisposto a cura dell’organismo direttivo dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile.

5.2 Sulla domanda di ammissione all'Associazione del socio frequentatore delibera il Presidente del Consiglio Direttivo o altro Consigliere a tale incombenza delegato.


ART. 6

6.1 Dal momento della loro ammissione i nuovi soci, a qualsiasi categoria appartengano, sono tenuti al pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Associazione.

6.2 Per domicilio dei soci, in qualsiasi rapporto con l’Associazione, si intende quello indicato nella documentazione sulla base della quale viene tenuto aggiornato il libro dei soci, o quello indicato dal socio in successiva comunicazione scritta effettuata con lettera raccomandata, indirizzata alla Associazione.


ART. 7

7.1 I soci ordinari, esclusi quelli che possono esserlo di diritto, sono tenuti al pagamento iniziale di una quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo entro il trenta Novembre di ciascun anno.

7.2 I soci sono tenuti a corrispondere annualmente all’Associazione, secondo le previsioni dello statuto, il contributo associativo ordinario nella misura e con le modalità che saranno determinate per ciascuna categoria e qualifica dal Consiglio Direttivo entro il trenta Novembre e con riguardo all’anno successivo. Il pagamento del contributo associativo dovrà avvenire in un’unica soluzione entro e non oltre il trentuno Marzo di ogni anno.

7.3 Il socio che non abbia provveduto al pagamento del contributo associativo entro il trentuno Marzo decadrà dal diritto di voto e dal diritto di frequentare l'Associazione e partecipare alle sue attività. Se il ritardo nel pagamento si protrarrà oltre il trenta Giugno il rapporto associativo si estinguerà di diritto senza necessità di delibera in merito. In ogni caso il Direttivo potrà agire per il recupero dell’eventuale credito, in via contenziosa.

7.4 Il contributo dovuto dai soci frequentatori che abbiano fatto richiesta di partecipare alla vita associativa per un tempo determinato o limitatamente ad una o più attività individuate fra quelle svolte dalla Associazione, sarà determinato volta per volta dal Direttivo dell'Associazione che deciderà anche le modalità di pagamento. L’intervenuto pagamento costituisce la condizione per la partecipazione del socio frequentatore alle attività di cui abbia fatto richiesta di intervento.

7.5 I soci sono inoltre tenuti a corrispondere, secondo quanto previsto dallo statuto, i contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.


ART. 8

8.1 I soci ordinari, i soci fondatori ed i soci benemeriti hanno diritto, qualora siano in regola con il pagamento dei contributi associativi previsti, di intervenire alle assemblee e di esprimere il proprio voto.

8.2 I membri del Direttivo in carica non hanno diritto di voto nelle assemblee aventi ad oggetto la loro responsabilità.


ART. 9

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci appartenenti alle categorie dei soci ordinari, soci fondatori e soci benemeriti quando:

- siano in regola con il pagamento dei contributi associativi ove previsti;

- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti anche colposi;

- non siano sospesi dall’associazione per provvedimento disciplinare comminato dal Collegio dei Probiviri;

-non abbiano con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e neppure di collaborazione coordinata e continuativa.


ART. 10

10.1 Il rapporto associativo riguardante il singolo socio si estingue per recesso, decadenza, esclusione o scadenza del termine.

10.2 RECESSO

Il socio ordinario, fondatore e benemerito può recedere dalla Associazione comunicando per scritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo.

10.3 DECADENZA.

Decade dalla qualità di socio chi non abbia provveduto al versamento, nei termini e nei modi stabiliti dallo Statuto, dei contributi associativi.

Spetta al Consiglio direttivo verificare l'avvenuta decadenza, tenendo tuttavia conto di eventuali casi eccezionali.

10.4 ESCLUSIONE

Il socio che con il suo comportamento scorretto e/o indisciplinato si sia reso responsabile di atti gravi od offensivi del prestigio dell’Associazione o verso i soci, potrà essere escluso dall’Associazione in base a decisione adottata dall’organo disciplinare.

10.5 SCADENZA DEL TERMINE

Il rapporto associativo si estingue automaticamente per i soci frequentatori, alla scadenza del termine stabilito della loro partecipazione alla vita dell'Associazione, ovvero alla intervenuta partecipazione all’attività per la quale hanno presentato domanda di iscrizione.

10.6 In nessun caso di estinzione del rapporto associativo i soci potranno  vantare alcun diritto sul patrimonio associativo e neanche sulla quota annuale eventualmente già versata.



PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO


ART. 11

11.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;

b)dalle quote di ammissione;

c)da eventuali fondi di riserva e accantonamenti eseguiti con gli avanzi netti di gestione a tale destinazione specificatamente assegnati in sede di approvazione di bilancio;

d)da erogazioni liberali, elargizioni, donazioni e lasciti.

11.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dal fondo di dotazione costituito dai fondi, versamenti, contributi raccolti fra i soci;

b) dai contributi associativi ordinari;

c) dai contributi concessi da enti pubblici e privati;

d) dai redditi derivanti dal patrimonio;

e) dagli introiti conseguiti attraverso lo svolgimento delle manifestazioni sportive, culturali, turistiche, artistiche ed in ogni caso da tutti gli introiti conseguenti lo svolgimento delle varie attività istituzionali;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.


ART. 12

12.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il primo Gennaio e si chiudono al trentuno Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il conto economico di previsione ed il bilancio consuntivo.

12.2 Entro il trentuno Marzo di ogni anno verrà redatto, a cura del Direttivo, il bilancio dell’esercizio decorso, accompagnato da una relazione illustrativa sulla gestione e dal rapporto dei Revisori dei Conti. Entrambi verranno sottoposti all’approvazione della successiva assemblea annuale.

12.3 Entro il trenta Novembre di ogni anno il Direttivo provvede a predisporre il conto economico di previsione dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione della successiva assemblea annuale.

12.4 I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che potranno esaminarli ed averne copia a loro spese.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


ART. 13

Organi dell’Associazione sono:

1) L’Assemblea degli associati

2) Il Consiglio Direttivo

3) Il Presidente ed il Vice Presidente

4) Il Direttore Amministrativo

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti

6) Il Collegio dei Probiviri.



ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI


ART. 14

14.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

14.2 L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il trenta Aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al trentuno Dicembre ed il conto economico di previsione per l’esercizio in corso e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali, nonchè ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

14.3 L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.


ART. 15

15.1 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per tramite del suo Presidente. Nel caso che questi non vi provveda è convocata dal Vice Presidente o in caso anche di sua omissione dal Consigliere più anziano.

15.2 L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà indicare ove essa si svolgerà qualora sia previsto un luogo diverso dalla sede associativa, data, giorno ed ora per la prima e la seconda convocazione e dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e da deliberare.

15.3 L’avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli associati aventi diritto di voto, via posta ordinaria, ovvero via fax o posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. L’avviso dovrà essere anche affisso, entro lo stesso termine, nella apposita bacheca presso la sede della Associazione.


ART. 16

16.1 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente ovvero, quando anche esso risulti assente, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

16.2 L’Assemblea Ordinaria delibera su quanto di sua competenza previsto dallo statuto ed in particolare:

- sull’approvazione del bilancio annuale e del conto economico di previsione;

- sulla nomina del Consiglio Direttivo;

- sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

- sulla nomina del Collegio dei Probiviri;

- sulla nomina e sull’ordine di utilizzo dei membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- sulla attribuzione della qualifica di “socio benemerito” proposta dal Consiglio Direttivo;

- sugli indirizzi generali dell’attività associativa;

- sull’eventuale destinazione degli avanzi di gestione dei fondi, riserve ed accantonamenti, qualora ciò sia consentito dalle leggi e dallo statuto.

16.3 L’Assemblea Ordinaria è valida se è presente di persona o per delega almeno un terzo degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, per quanto di sua competenza, con la maggioranza degli intervenuti.

16.4 L’Assemblea Straordinaria è competente a deliberare:

- sulle modifiche allo statuto;

- sul trasferimento della sede associativa;

- sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione;

- sulla trasformazione della Associazione.

16.5 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di persona o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, per quanto di sua competenza, con la maggioranza di almeno due terzi degli intervenuti.

Rimane salvo quanto previsto all'articolo 3.3 del presente Statuto.

16.6 Nel caso di modifiche statutarie le proposte formulate dal Direttivo dovranno essere comunicate ai soci unitamente all’avviso di convocazione. Gli associati potranno proporre per iscritto emendamenti che dovranno essere trasmessi al Presidente almeno dieci giorni prima della data della assemblea straordinaria e che dovranno essere disponibili presso la Sede dell’Associazione per la consultazione da parte dei soci. Gli emendamenti saranno esaminati in assemblea secondo l’ordine di presentazione.


ART. 17

17.1 Le elezioni di competenza dell’assemblea si svolgono con una o più liste di candidati, con diritto di scelta della sola lista. In caso di una sola lista si procederà col voto palese. Le votazioni avranno luogo per scrutinio segreto qualora siano presentate più liste. Le liste dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro un’ora dall’inizio dell’assemblea indicato nell’avviso di convocazione.

17.2 Spetta alla Commissione Elettorale verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

17.3 Ogni socio potrà intervenire in assemblea facendosi rappresentare da altro socio avente diritto di voto. Ogni socio non potrà rappresentare in assemblea più di altri tre soci.

17.4 L’elenco completo dei membri, effettivi e supplenti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, eletti in Assemblea, sarà affisso nella apposita bacheca presso la sede dell’Associazione e trasmesso in copia ad ogni socio che ne faccia esplicita richiesta.

17.5 Di ogni assemblea sarà redatto verbale a cura del Segretario dell’Assemblea che lo firmerà unitamente al Presidente. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.



CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. 18

18.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 11 (undici) ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’assemblea ordinaria, con la durata in carica per un massimo di tre esercizi sociali

18.2 I Consiglieri dovranno essere individuati tra gli associati aventi diritto di voto e rimarranno in carica fino allo svolgimento dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica..

18.3 Il Consiglio Direttivo:

- promuove l’attività generale della Associazione;

- decide l’importo dei contributi associativi e le modalità di pagamento;

- redige il bilancio consuntivo e il conto economico di previsione;

- delibera le norme di regolamento ritenute opportune;

- designa fra i soci ordinari i tre membri della Commissione Elettorale.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre:

- sull’acquisto, vendita, permuta e conferimento di beni immobili;

- sull’assunzione di finanziamenti e mutui;

- sulla concessione di garanzie reali e fideiussioni;

- sui fondi, contributi e versamenti dovuti dai soci;

- sulla instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione con soci o con altri soggetti;

- sull'acquisto e sulla locazione di immobili e beni destinati ai fini istituzionali, ivi compresi esercizi ed aziende, nonché sulla esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti gli immobili di proprietà associativa;

- sull’adesione dell’Associazione a comitati o ad Enti in genere che abbiano per scopo lo sport e/o l’associazionismo democratico;

- sulla costituzione di nuove società od enti associativi che siano partecipati totalmente o parzialmente dall’Associazione.

18.4 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Amministrativo.

18.5 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorrerà dare luogo a nuove elezioni. Nel caso in cui un consigliere si dimetta nel corso del suo mandato o sia impedito a svolgere le proprie funzioni o comunque intervenga la sua cancellazione dalla Associazione, qualora il numero dei consiglieri risulti ridotto al di sotto del minimo statutario, in occasione della prima Assemblea ordinaria si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

18.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.

18.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

18.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei membri del Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

18.9 La convocazione potrà essere fatta per posta, per fax o via e-mail con un preavviso di cinque giorni prima dell’adunanza ed in ipotesi di particolare urgenza con un preavviso di due giorni. Esso risulta comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri e, se all’ordine del giorno vi siano questioni di carattere economico finanziario, tutti i membri del Collegio dei Revisori.

18.10 Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L’astensione si computa come voto negativo. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura di un membro del Consiglio Direttivo a tale fine incaricato nella veste di segretario. Il verbale sarà sottoscritto da chi presiede e dal segretario.


ART. 19

19.1 Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi programmatici formulati dall’Assemblea ed in particolare compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la realizzazione degli scopi associativi, fatta eccezione esclusivamente per quegli atti per i quali lo statuto richiede la preventiva autorizzazione da parte della assemblea degli associati.

19.2 E’ di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo la determinazione del numero dei soci ordinari e frequentatori che annualmente potranno entrare a fare parte della Associazione. Sono esclusi da tale computo i soci ordinari di diritto. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di fare partecipare ad iniziative della Associazione a titolo di “ospiti” soggetti che non facciano parte della Associazione, determinando i casi in cui sia dovuto il pagamento di un diritto.

In via eccezionale il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di “ospite onorario” a quelle persone che godano di alto prestigio, oppure occupino posizioni di rilievo nei campi della cultura, della politica, dell’arte, dell’amministrazione, dello sport, ovvero che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell’Associazione.

19.3 Il Consiglio Direttivo potrà individuare al suo interno uno o più consiglieri, ai quali delegare alcuni dei suoi poteri inerenti la gestione ordinaria dell’Associazione; potrà altresì nominare uno o più soci ordinari quali coordinatori di settori dell'attività sociale.



PRESIDENTE


ART. 20

20.1 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

20.2 Il Presidente cura la esecuzione delle delibere adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, coordina i diversi organi associativi e verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.

20.3 Al Presidente spetta l’uso della firma sociale; egli può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo. Per le disposizioni di incassi e pagamenti occorrerà la firma congiunta del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente) e del Direttore Amministrativo.



VICE PRESIDENTE


ART. 21

21.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

21.2 Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi e per gli associati, prova dell’impedimento del Presidente.

21.3 Il Vice Presidente assumerà le funzioni di Presidente in caso di morte del Presidente, impedimento allo svolgimento delle funzioni di Presidente che sia destinato a protrarsi per più di sei mesi, dimissioni dalla carica o da membro della Associazione.



DIRETTORE AMMINISTRATIVO


Art. 22

Il Direttore Amministrativo cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio di esercizio ed il conto economico di previsione. Per lo svolgimento delle suddette funzioni e delle attività amministrative nel suo complesso, coordina il personale di cui potrà eventualmente disporre l'associazione.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 23

23.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, che non facciano parte del Direttivo e che siano soci ordinari, fondatori o benemeriti dell'Associazione.

23.2 Viene eletto dall’Assemblea Ordinaria e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo eletto nella stessa assemblea. I suoi membri sono rieleggibili.

23.3 Il Collegio dei Revisori controlla e sorveglia la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, esprimendo il proprio parere sul bilancio annuale e sul conto economico di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo, presentando una relazione scritta all’Assemblea annuale degli Associati. Il Collegio dei Revisori assume anche la funzione di "Comitato Organizzativo" ex D.Lgs. 231/01 - Responsabilità Amministrativa"; a tal fine potrà essere richiesta la collaborazione di consulenti esterni, i cui compensi devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

23.4 I membri effettivi del Collegio provvedono ad eleggere nel proprio ambito il Presidente ed assistono alle sedute del Consiglio Direttivo, ove siano trattate questioni di carattere finanziario, esprimendo il proprio parere consultivo.

23.5 In caso di morte, dimissioni o impedimento di un membro effettivo, subentrerà in sua vece il primo dei membri supplenti.



COLLEGIO DEI PROBIVIRI


ART. 24

24.1 L’organo disciplinare dell’Associazione è costituito dal Collegio dei Probiviri.

24.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati dall'Assemblea in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo e durano in carica per lo stesso periodo.

24.3 La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti del Collegio debbono essere soci ordinari, fondatori o benemeriti dell’Associazione.

24.4 Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri che designano al loro interno il Presidente. In caso di dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti per la eleggibilità alla carica, morte od incapacità di un membro, questi verrà sostituito ad opera del Consiglio Direttivo.

24.5 Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta gli pervenga, da parte del Consiglio Direttivo o da parte di un associato, un esposto scritto.

24.6 Il Collegio dei Probiviri, una volta convocato procede all’istruttoria del procedimento in forma collegiale, dopo avere udito tutte le parti interessate e dopo avere espletato tutte le indagini che riterrà necessarie.

24.7 Il Collegio dei Probiviri può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. censura;

2. sospensione temporanea fissando la decorrenza e la durata della stessa;

3. esclusione dall’Associazione.

24.8 Di ogni riunione deve essere redatto verbale e le decisioni saranno prese a maggioranza. Le decisioni dovranno essere successivamente motivate e dovranno essere comunicate in forma scritta sia alle parti interessate che al Consiglio Direttivo.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA


ART. 25

Nel caso di controversie tra associati o fra taluni di essi e gli organi della Associazione su fatti attinenti la vita ed i rapporti associativi, anche in ordine alla interpretazione delle disposizioni date dal Consiglio Direttivo, i soci si impegnano a devolverle al giudizio della Associazione Giustizia Arbitrale, sezione Toscana della Corte Arbitrale Europea di Strasburgo, con sede a Firenze, che deciderà con Arbitro Unico secondo la procedura dell’ “arbitrato rapido rituale”. L’Arbitro sarà nominato concordemente dalle parti contendenti ed in caso che si verifichi la impossibilità di raggiungere il consenso circa la sua designazione, vi provvederà il Garante della Associazione Giustizia Arbitrale.

In caso di scioglimento o cessazione della Associazione Giustizia Arbitrale, il procedimento sarà regolato dalle norme che disciplinano l’arbitrato rituale della Corte Arbitrale Europea, controversie domestiche di diritto Italiano e sempre mediante arbitro unico.



SCIOGLIMENTO


ART. 26

26.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

26.2 Una volta ultimata la procedura di liquidazione tutto quanto residuerà del patrimonio associativo sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Assemblea Straordinaria e sentito l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190 L. 23.12.1996 n.662 e comunque salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Cristiano Batistini

F.to: Cantini Tiziano

F.to: Riccardo Crucitelli

F.to: Carlo Del Grande

F.to: Fibbi Marco

F.to: Frassinelli Mario Enrico

F.to: Garuglieri Giovanni

F.to: Lemmi Massimo

F.to: Maurizio Leoni

F.to: Duccio Mancini

F.to: Mangiavacchi Dario

F.to: Masi Furio

F.to: Mengoni Andrea

F.to: Palma Renato

F.to: Liviana Martelli

F.to: Marco Ancilli

F.to: Andrea Matteucci

F.to: Stefano Ciappelli

F.to: Alvaro Barbucci

F.to: Prezzolini Roberto

F.to: Antonino Poma Notaio (impronta del sigillo)


Banner
Banner
Banner
Banner